Anche in Smart Working, il lavoratore ha diritto alla copertura Inail per gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto. In questo caso, dunque, al lavoratore spetta comunque un risarcimento per infortunio sul lavoro, ma solo dopo i dovuti accertamenti. Vediamo quali sono!
Quali infortuni sul lavoro in Smart Working sono indennizzabili dall’Inail?
I lavoratori agili sono assicurati dall’Inail secondo gli stessi criteri generali validi per tutti gli altri dipendenti, ad eccezione del rischio elettivo, ossia nel caso di un comportamento irregolare rispetto all’ordinario procedimento lavorativo o alle direttive ricevute.
L’assicurazione sugli infortuni in smart working copre tutti i rischi legati all’attività del lavoratore agile, incluso il cosiddetto rischio improprio, cioè quello che pur non essendo direttamente connesso alla prestazione lavorativa, è determinato da attività ad essa correlate.
Pertanto rientrano nella copertura assicurativa non solo gli infortuni connessi al rischio proprio dell’attività lavorativa, ma anche quelli dovuti alle “attività prodromiche e / o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie” del dipendente.
A questo proposito l’Inail, per valutare se un infortunio in smart working è risarcibile oppure no, deve prima analizzare l’accordo individuale tra azienda e lavoratore, al fine di analizzare i rischi ai quali il lavoratore è soggetto e i riferimenti spazio – temporali.
In assenza di un accordo specifico tra azienda e lavoratore agile, l’INAIL procederà ad effettuare specifici accertamenti per verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela finalizzati a stabilire, nello specifico, se l’attività svolta dal lavoratore da remoto, al momento dell’infortunio, sia correlata e funzionale a quella lavorativa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.
Infortunio sul lavoro da remoto: cosa deve fare il lavoratore e come deve comportarsi l’azienda?
In caso di infortunio sul lavoro in smart working, il lavoratore è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro e a fornire all’azienda il codice identificativo del certificato di infortunio, con la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Successivamente il dipendente dovrà sottoporsi alle cure ritenute necessarie dall’INAIL e rendersi reperibile in determinate fasce orarie.
Anche il datore di lavoro dovrà denunciare gli infortuni dei dipendenti in smart working:
- Al SINP (Sistema nazionale per la prevenzione), attraverso una comunicazione di infortunio inviata telematicamente all’INAIL (entro quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico) per gli incidenti che comportano l’assenza per almeno un giorno (escluso quello dell’infortunio) e fino a tre giorni;
- All’INAIL per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’incidente), indipendentemente da ogni valutazione sull’indennizzabilità dell’infortunio da parte dell’ente, attraverso una denuncia da inoltrare telematicamente entro due giorni dalla data di ricezione del certificato medico.
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