Il lavoro da remoto, meglio conosciuto come Smart Working e noto per la sua assenza di vincoli orari e di luogo, non esclude di fatto il diritto del lavoratore ad essere tutelato e quello del datore a garantire la sicurezza sul lavoro.
Una tra le maggiori criticità che in questi anni ha determinato una certa resistenza nei confronti della nuova filosofia manageriale dello Smart Working è proprio quella che si può individuare negli aspetti di salute e sicurezza connessi a questa nuova forma di esecuzione della prestazione lavorativa.
Come gestire la sicurezza dello Smart Worker?
In realtà, in questo caso, prevale la preoccupazione legata al fatto che il lavoratore non possa essere soggetto al controllo più che il timore che possa mettersi realmente in una situazione di pericolo.
Infatti l’idea che un impiegato non sia fisicamente in ufficio ma in un altro luogo, scatena prima di tutto il timore che non stia lavorando, perché non può essere sorvegliato e, solo in secondo luogo, che possa “farsi male” con possibile responsabilità del datore di lavoro.
In questi primi anni di sperimentazione dello Smart Working, la questione problematica è legata proprio al timore dell’assenza di copertura assicurativa INAIL per l’attività svolta al di fuori dei locali aziendali.
Ma contrariamente a quanto sia ormai profondamente radicato nell’opinione collettiva, lo smart working non è lavoro da casa. Come abbiamo già detto in partenza, è invece una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che si caratterizza per l’assenza di vincoli di luogo e di orario di lavoro, ma soprattutto sulla base di una nuova organizzazione del lavoro “per obiettivi”.
Gli aspetti di salute e sicurezza nel lavoro agile
Per tale ragione, tenendo conto proprio della sua più ampia caratterizzazione, la legge sul Lavoro agile (L. n. 81/2017, artt. 18-23) ha voluto delineare in materia di salute e sicurezza sul lavoro un quadro molto semplice, ma allo stesso tempo preciso e incisivo.
Infatti nello smart working intervengono, oltre ai normali obblighi di prevenzione legati all’uso degli strumenti di lavoro, anche fattori di “rischio ambientale”, caratterizzati anche dalla potenzialità dell’attività outdoor e difficilmente valutabili in chiave prevenzionistica proprio perché legati ad ambienti che non sono tradizionali "ambienti di lavoro".
È questo, insieme all’argomento della disconnessione, che approfondiremo più avanti, l’aspetto di maggiore rilevanza pratica del Lavoro agile sul quale il legislatore chiede oggi una sorta di "vigilanza" al datore di lavoro e una più incisiva responsabilità individuale al lavoratore.
Invece, la disciplina specifica del Lavoro agile detta norme riconducibili ai principi guida applicabili per la tutela del rapporto di lavoro subordinato sugli altri fattori connessi a:
● Strumenti di lavoro (art. 18, c. 2 L. n. 81/2017)
● Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro (art. 23, c. 2 L. n. 81/2017)
● Tutela dell’infortunio in itinere (art. 23 c. 3 L. n. 81/2017)
Se sei interessato a questo argomento, segui tutti gli aggiornamenti sul nostro blog. Nel prossimo articolo tratteremo il tema del diritto/dovere alla disconnessione, argomento che merita uno spazio dedicato nel mare magnum dello Smart Working!