Per lavoro al videoterminale si intende lo svolgimento di un'attività lavorativa che comporta l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.
Secondo il D.lgs 81/08 all'articolo 173:
- Si definisce “videoterminale” uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- Si intende per “posto di lavoro al videoterminale” l'insieme che comprende tutte le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera, ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- Si chiamano “lavoratori addetti al videoterminale” tutti i lavoratori che utilizzano attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali.
Lavoro al Videoterminale: Normativa e Rischi
La normativa di riferimento è il D.Lgs 9 aprile 2008 n°81, Titolo VII "ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI" che definisce, nei suoi tre capi, il rischio specifico fornendo disposizioni generali, sanzioni e obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Anche l'Inail definisce delle linee guida per il corretto utilizzo dei videoterminali e per la sicurezza degli operatori. Ai sensi dell'articolo 174 del D.lgs 81/08, all'atto della valutazione di tutti i rischi, il datore di lavoro deve:
- Analizzare le postazioni di lavoro valutando la possibile presenza dei rischi derivanti dal lavoro al videoterminale;
- Adottare misure per ovviare ai rischi riscontrati;
- Organizzare e predisporre posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi riportati nell'allegato XXXIV.
Come funziona la Sorveglianza Sanitaria per i Lavoratori a Videoterminale e quando è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i videoterminalisti che lavorano al pc almeno 20 ore medie alla settimana.
In questi casi, è necessario sottoporre a visita medica gli operatori prima che inizino la prestazione lavorativa, effettuando un controllo della vista e degli occhi per determinare l'idoneità allo svolgimento della mansione.
Le successive visite mediche e i relativi controlli devono avvenire con periodicità diverse a seconda dell'età del soggetto:
- Lavoratore con meno di 50 anni:
Visita e controllo della funzionalità visiva ogni 5 anni - Lavoratore con più di 50 anni:
Visita e controllo della funzionalità visiva ogni 2 anni
La visita sarà svolta ogni 2 anni anche per soggetti con prescrizioni o limitazioni. Oltre ai controlli periodici, ciascun lavoratore può richiedere di effettuare accertamenti ogni qualvolta manifesti disturbi ricollegabili al lavoro al videoterminale.
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